Associazione

Scuola Materna

“Don Antonio Arioli”

Scuola dell’infanzia Paritaria

Via Rusconi Clerici, 1/3 – 20027  RESCALDINA  Mi

Tel. 0331- 576.524 –  C.F. 10600800154 – E mail: materna.rescalda@libero.it

STATUTO

NATURA E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

E’ costituita con sede in Rescaldina, frazione Rescalda, via Rusconi n. 1/3, presso la sede della Scuola Materna di Rescalda ai sensi degli art. 36-37-38 del codice civile una Associazione denominata “Associazione Scuola Materna Don Antonio Arioli”.

L’associazione non ha scopo di lucro, né scopi politici o partitici né distribuirà utili, nemmeno in forma mutualistica o cooperativistica; i contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.

La durata dell’Associazione è illimitata.

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 2

L’associazione si propone – nel solco di una tradizione cattolica esistente a Rescalda fin dagli inizi del secolo scorso – come fine la gestione della Scuola Materna di Rescalda, che persegue finalità educative, di assistenza e di sviluppo della personalità del bambino in collaborazione con i genitori, la comunità locale, ecclesiale e civile, con le educatrici e tutto il personale addetto in conformità agli ordinamenti didattici liberamente adottati dalla scuola ed ispirandosi ai principi della Chiesa cattolica. In particolare, l’Associazione, avvalendosi dell’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si è proposta sin dalle origini in base alla volontà espressamente manifestata dal suo originario principale animatore Don Antonio Arioli, intende tutelare e promuovere l’istruzione in età infantile e più in generale la salute mentale in età evolutiva.

L’Associazione si propone quindi di perseguire la fondamentale finalità di fornire adeguato supporto culturale, educativo, comunicativo e sociale ai bambini che si iscriveranno alla scuola materna.

SOCI

ARTICOLO 3

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto ed approvato l’atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che, condividendo le finalità della scuola ed aderendo ai suoi principi, intendono collaborare alla realizzazione delle finalità stesse: per assumere il ruolo i soci ordinari dovranno pertanto presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo impegnandosi, al momento dell’accettazione della domanda, al versamento della quota associativa per almeno i tre anni successivi; versamento da effettuare con cadenza annuale

Il Consiglio Direttivo accoglierà o respingerà la domanda di ammissione in occasione della prima adunanza utile a maggioranza semplice degli aventi diritto, con obbligo comunque di motivare l’eventuale diniego di ammissione.

La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo di triennio in triennio; il Consiglio stabilisce anche il termine entro cui effettuare detto versamento.

Il Consiglio Direttivo potrà infine nominare soci onorari quegli enti e quelle persone fisiche che si siano distinti per particolari meriti nei confronti dell’Associazione: la qualifica di socio onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione con votazione che deve essere perfezionata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso, adeguatamente motivata in ragione di quanto sopra precisato e della quale deve poi essere data comunicazione a tutti i soci in occasione della prima riunione utile.

Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri.

I soci cessano dalla Associazione: 

– per dimissioni volontarie;

– per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

– per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso, ad esclusione dei soci onorari, che ne sono esentati;

– per decesso;

– per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

– per persistente violazione degli obblighi statutari.

L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E’ ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’assemblea dei soci, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata.

I soci hanno il diritto:

– di partecipare alle assemblee se, nel caso di soci ordinari e fondatori, sono in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega. In ogni caso può essere ammessa una sola delega per socio;

– di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

– di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

– di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

 – ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

– a svolgere le attività preventivamente concordate;

– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

STRUTTURA

 

ARTICOLO 4

L’associazione di compone dei seguenti organi:

– l’Assemblea generale dei soci;

– il Consiglio Direttivo, che al suo interno nomina il proprio Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

– il Collegio dei Revisori dei Conti;

– il Collegio dei Garanti.

Le cariche sono gratuite e non danno diritto ad alcuna retribuzione.

La direzione della scuola è affidata a persona professionalmente qualificata, preferibilmente appartenente ad ordine religioso, cui compete la programmazione didattica annuale e la sua attuazione.

ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 5

L’assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci dell’Associazione ed è convocata almeno una volta all’anno, dietro iniziativa del consiglio o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto, mediante comunicazione scritta con specifico ordine del giorno, ora e luogo della riunione.

L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.

L’assemblea, in assenza di leggi in materia ed in analogia a quanto già previsto per le società cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

L’assemblea approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e discute il programma dell’attività dell’Associazione, su relazione del Presidente.

L’assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo e, se necessario, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Garanti.

L’assemblea ha inoltre le seguenti ulteriori competenze:

– approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

– ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto e di scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Hanno diritto ad intervenire all’assemblea i soci fondatori e tutti i soci ordinari in regola con i versamenti della quota associativa, nonché i soci onorari, tutti con pari diritto di voto.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina un presidente dell’assemblea.

Il Presidente nomina un segretario dell’assemblea.

Spetta al presidente dell’assemblea, constatata la regolarità della costituzione dell’assemblea, gestire il diritto di intervento durante l’assemblea ed organizzarne i lavori.

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 6

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dall’assemblea dei soci e dura in carica per un triennio.

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo deve essere effettuata preferibilmente scegliendo i componenti fra i soci fondatori ed i soci onorari, al fine di garantire la continuità di impostazione generale e gli interessi dell’Associazione in riferimento alle intenzioni originarie degli stessi soci fondatori; deve altresì essere garantita la necessaria presenza di membri eletti fra i soci ordinari al fine di garantire la necessaria trasparenza gestionale.

I consiglieri sono sempre rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, carica che deve preferibilmente essere conferita – sempre per le ragioni suesposte – al Parroco pro-tempore di Rescalda o di Rescaldina; ferma restando comunque la piena autonomia dell’assemblea in tal senso, nomina altresì un segretario dell’associazione per il disbrigo delle attività amministrative in una persona esperta in normativa relativa alle associazioni, preferibilmente residente in Rescalda, e facilmente reperibile per affrontare i bisogni urgenti della scuola.

Il Consiglio viene convocato almeno due volte all’anno dal presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione e della scuola, predispone il programma delle attività dell’associazione che sottopone all’assemblea generale.

Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice-presidente. Delle riunioni verrà redatto un processo verbale da riportarsi su apposito libro, verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio procede pure alla nomina di collaboratori volontari, assume dipendenti e personale ausiliario.

PRESIDENTE

ARTICOLO 7

Il presidente, ed in sua vece il vice-presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea generale e del Consiglio Direttivo.

Riunisce ogni sei mesi il Consiglio Direttivo, convoca l’assemblea generale su deliberato del consiglio, ha la direzione amministrativa della scuola e tutti i poteri per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, ivi inclusa la facoltà di compiere le ordinarie operazioni bancarie.

COLLEGIO DEI REVISORI E COLLEGIO DEI GARANTI

ARTICOLO 8

In caso di necessità, valutazione da riservare all’assemblea di anno in anno in sede di approvazione del bilancio, la gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri eletti annualmente dall’assemblea dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell’associazione, redigeranno una relazione ai bilanci annuali e potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociali, procedendo, se necessario, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

L’assemblea può anche eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie fra i soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi e tra i membri degli organi e gli organi stessi; inoltre giudica ex bono et aequo e senza formalità di procedura ed il suo lodo è inappellabile.

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

– dalle elargizioni, donazioni e lasciti, erogati da privati o da enti, destinati ad incrementare il patrimonio dell’Associazione;

– dai beni mobili ed immobili acquistati o donati per le diverse attività scolastiche e che diverranno di sua proprietà.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

– dalle quote associative;

– dalle quote di frequenza;

– da contributi dei soci per le spese dell’Associazione;

– da contributi di privati;

– da contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

– da contributi di organismi internazionali;

– da donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio;

– da rimborsi derivanti da Convenzioni;

– da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

– da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

– da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

– da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche o sociali, non esplicitamente destinato all’incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ESERCIZIO

ARTICOLO 10

Gli esercizi sociali scadono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il trenta aprile.

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori – se nominato – almeno trenta giorni prima della presentazione all’assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge ed a favore di altre associazioni od organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

 

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 11

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto: in tale contesto saranno nominati uno o più liquidatori al fine di provvedere in merito alla devoluzione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto ad altra associazione od ente operante in Rescalda e/o Rescaldina che abbia finalità educative o assistenziali.

ORGANI COLLEGIALI

ARTICOLO 12

La scuola avrà organi collegiali di partecipazione come richiesto dalle normative vigenti.

Per quanto riguarda i tipi, la loro composizione e le competenze, sarà facoltà del Consiglio Direttivo di redigere di volta in volta un regolamento apposito.

NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 13

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali in materia.

 

Rescaldina – frazione Rescalda – lì 24 febbraio 2016.

Firmato: DON ENRICO VERTEMATI

Firmato: VITTORIO ZAMBON Notaio

Scuola Materna Don Arioli